Se l’alunno s‘infortuna giocando a rincorrersi, il Ministero non è responsabile

Se l’alunno s‘infortuna giocando a rincorrersi, il Ministero non è responsabile
24 Giugno 2016: Se l’alunno s‘infortuna giocando a rincorrersi, il Ministero non è responsabile 24 Giugno 2016

Il Tribunale di Venezia (con sentenza n. 1647/2016 pubblicata il 20.6.2016) ha deciso la controversia promossa dai genitori di un alunno di una Scuola Media che avevano convenuto il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto scolastico frequentato dal figlio per ottenerne la condanna al risarcimento del danno da questi subito in conseguenza di un infortunio occorsogli durante la ricreazione. La sentenza si segnala da un lato per la puntuale riproposizione di alcuni principi giuridici fondamentali in materia di responsabilità “scolastica” e dall’altro per i criteri di valutazione impiegati per decidere il merito della controversia. Il Tribunale ricorda in primo luogo che la “responsabilità della struttura scolastica per omessa vigilanza sul minore” grava sul Ministero dell’istruzione, che in tal caso è il solo legittimato passivo, e non sull’Istituto scolastico frequentato dall’alunno. Esso rileva poi che, in caso di infortuni auto-procuratisi dagli alunni (e non cagionati loro da terzi) durante l’orario scolastico, non è applicabile in disposto dell’art. 2048 c.c. (“Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte”), ma si ha, invece, responsabilità contrattuale, per cui il Ministero, rispondendo per tale titolo, è onerato della prova di aver esattamente adempiuto, per mezzo dei suoi ausiliari necessari (gli inseganti), alle obbligazioni di vigilanza e protezione degli alunni che gli competono. In terzo luogo, la sentenza ritiene ammissibile la deposizione di un insegnante presente al fatto, posto che questi non avrebbe potuto esser convenuto in giudizio, essendo esclusa l’azione diretta nei confronti degli insegnanti statali (e altresì quella di rivalsa del Ministero, poiché in ipotesi, la condotta degli insegnanti presenti non avrebbe implicato dolo o colpa grave), con la conseguenza che questi era capace di deporre. Nel merito della vicenda esaminata, il Tribunale ha ritenuto insussistente una qualsiasi responsabilità ministeriale in relazione alle circostanze concrete accertate in corso di causa. Premesso che il ragazzo si era infortunato nel cortile della scuola, durante l’intervallo, mentre giocava a “rincorrersi” con dei coetanei (per la precisione, mentre stava ricorrendo un altro alunno), il Tribunale ha ritenuto anzitutto sufficiente il numero degli insegnanti (due) addetti alla sorveglianza durante la ricreazione, anche in ragione all’età (10-12 anni) degli alunni, sottolineando che comunque un maggior numero di insegnanti non avrebbe certo impedito il fatto, attesa la sua repentinità ed imprevedibilità. Il Giudice lagunare ha, inoltre, valutato del tutto normale, in relazione all’età dei ragazzi, nonché privo di pericolosità il gioco praticato, per cui gli insegnanti non avrebbero neppure avuto motivo di intervenire per impedirlo o interromperlo. La decisione è indubbiamente condivisibile, anche se è improprio affermare che la natura contrattuale della responsabilità ministeriale implicherebbe una presunzione di responsabilità del Ministero, in quanto debitore della prestazione convenuta, come è inesatto sostenere che in questo caso esso abbia offerto la “prova liberatoria” che sarebbe richiesta dall’art. 1218 c.c.. In realtà, il Ministero (per le ragioni illustrate dalla sentenza) ha dimostrato di aver esattamente adempiuto alle obbligazione cui era contrattualmente tenuto, così assolvendo l’onere probatorio che gli competeva, e tanto sarebbe stato sufficiente a motivare il rigetto della domanda. Per di più, nel caso specifico non sarebbe sussistito nemmeno il nesso di causa fra un ipotetico (ed insussistente) inadempimento del Ministero stesso e l’evento dannoso verificatosi, considerato che la condotta del creditore della prestazione (l’alunno) indubbiamente rivestì un’assorbente valenza causale ai fini del predetto evento che conseguentemente non avrebbe potuto imputarsi al suo debitore.

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